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Agevolazione IPT per disabilità: chiarimenti sui verbali “omissis” e “in chiaro”

La nota ACI dell’11 agosto 2026 chiarisce quando può essere utilizzato un verbale medico in versione integrale per richiedere l’agevolazione IPT e quali dichiarazioni devono accompagnare la pratica.

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AGGIORNAMENTO ASSOCIATIVOStudio APA Services · associato UNASCA

Questo approfondimento è una rielaborazione informativa dello Studio a partire da comunicazioni di settore ricevute in qualità di associato. Non è una comunicazione ufficiale UNASCA.

Per le pratiche automobilistiche che prevedono l’agevolazione dall’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) in favore delle persone con disabilità, la regola ordinaria resta la presentazione del verbale della Commissione medica pubblica nella versione con “omissis”, cioè priva delle informazioni sanitarie non necessarie all’istruttoria.

Con una nota dell’11 agosto 2026, collegata alla circolare ACI DPFA n. 3289/26, la Direzione Gestione e Sviluppo del PRA ha fornito chiarimenti per i casi in cui l’interessato non disponga del verbale oscurato.

Quando è possibile presentare il verbale “in chiaro”

Il documento nella versione integrale può essere allegato soltanto in situazioni specifiche:

  • quando si tratta di un verbale rilasciato prima di febbraio 2012, disponibile in un’unica versione e quindi privo, all’origine, della modalità con omissis;
  • quando l’interessato dichiara di non essere in grado di produrre il verbale con omissis, anche se il documento è successivo a febbraio 2012.

Non si tratta quindi di una modalità alternativa utilizzabile liberamente: la versione oscurata deve continuare a essere richiesta come prassi ordinaria.

Dichiarazione necessaria per la pratica

Nei casi eccezionali in cui viene consegnato un verbale “in chiaro”, il fascicolo deve contenere anche una dichiarazione di consenso informato sottoscritta dall’interessato. La dichiarazione deve documentare che la consegna del documento integrale è avvenuta per espressa volontà della persona, che non dispone del verbale con omissis.

Alla dichiarazione deve essere normalmente associata una copia di un documento di identità in corso di validità, secondo le modalità previste per le dichiarazioni sostitutive. Il modello trasmesso a supporto degli operatori ha natura orientativa e non costituisce un modello ufficiale vincolante: la sua accettazione va verificata con l’Ufficio PRA competente.

Cosa succede se manca la dichiarazione

In assenza della dichiarazione, il verbale “in chiaro” non può essere considerato ai fini della convalida. L’operatore PRA può quindi chiedere allo STA di rimuoverlo dal fascicolo; fino alla rimozione, la pratica non può essere convalidata, anche se sono stati eventualmente integrati gli importi richiesti.

Insieme al verbale integrale deve essere richiesta anche la rimozione della dichiarazione sostitutiva riferita alla “copia atto/verbale documentazione medica”. Se il verbale è stato eliminato ma tale dichiarazione risulta ancora presente, la nota ammette la possibilità di procedere indicando la DS come non necessaria.

Attenzione alla leggibilità della diagnosi

Se la diagnosi riportata nel verbale “in chiaro” non è leggibile o non consente di ricondurre in modo univoco la situazione a una delle condizioni previste per l’agevolazione, la pratica può essere sospesa con richiesta degli importi dovuti. Anche in questo caso il documento integrale dovrà essere rimosso prima della convalida.

Cosa deve fare il cliente

Chi intende richiedere l’agevolazione IPT dovrebbe verificare per tempo di avere il verbale nella versione con omissis. Se dispone soltanto del documento integrale, è opportuno informare preventivamente lo Studio, senza inviare o consegnare dati sanitari non necessari tramite canali non concordati.

Studio APA Services può verificare la documentazione disponibile, predisporre gli adempimenti richiesti per la pratica e confrontarsi con l’Ufficio PRA territorialmente competente nei casi più delicati. Per le pratiche presentate prima dell’entrata in vigore della circolare DPFA 3289/26, la nota precisa che non devono essere intraprese azioni sui verbali “in chiaro” rilevati durante i controlli: la data puntuale di entrata in vigore non è indicata nel documento esaminato.

Nota informativa

Questo articolo ha finalità divulgativa. Procedure, documenti e condizioni possono cambiare in base al caso concreto e agli aggiornamenti normativi. Prima di avviare una pratica è opportuno effettuare una verifica specifica.

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