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Aggiornamenti normativi 4 min di lettura

Bollo auto: nuove regole dal 2027 e 2028

Bollo auto: dal 2027 nuove regole su rivenditori, fermo amministrativo e noleggio

Sommario / anteprima News:
Il D.Lgs. 147/2026 introduce importanti novità sulla tassa automobilistica. Cambiano le regole per veicoli ceduti ai rivenditori, fermo amministrativo, noleggio a lungo termine e, dal 2028, anche le scadenze del bollo.


Il sistema della tassa automobilistica è destinato a cambiare nei prossimi anni. Il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto, introduce infatti una serie di modifiche che interessano privati, imprese, rivenditori di veicoli e società di noleggio.

È importante però distinguere le date: gran parte delle nuove disposizioni avrà effetto dal 1° gennaio 2027, mentre alcune delle modifiche più rilevanti sulle modalità e sulle scadenze di pagamento entreranno in vigore dal 1° gennaio 2028.

Veicolo ceduto a un rivenditore: diventa centrale la trascrizione al PRA

Una delle novità più significative riguarda i veicoli ceduti a soggetti che esercitano professionalmente il commercio di veicoli usati.

La nuova disciplina stabilisce che l’interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica si verifica quando il veicolo viene ceduto al commerciante e la cessione viene trascritta al PRA.

Questo significa che la semplice consegna del veicolo al rivenditore non è sufficiente.

Non costituiscono infatti titolo per interrompere l’obbligo del bollo la procura speciale a vendere, la sola fattura di vendita al concessionario senza la relativa trascrizione della proprietà al PRA oppure un acquisto effettuato senza rispettare la procedura prevista.

La corretta registrazione della cessione assume quindi ancora maggiore importanza, sia per il precedente proprietario sia per il commerciante.

Minivoltura tardiva: attenzione al termine dei 60 giorni

La riforma interviene anche sulle annotazioni effettuate tardivamente.

Quando la trascrizione al PRA viene eseguita oltre 60 giorni dalla data di cessione, l’effetto interruttivo sull’obbligo di pagamento della tassa automobilistica decorre soltanto dal periodo tributario successivo alla data dell’effettiva trascrizione.

Contestualmente viene semplificata la gestione per gli operatori professionali: vengono eliminati gli elenchi quadrimestrali e la procedura viene collegata direttamente all’annotazione effettuata al PRA.

Fermo amministrativo fiscale: il bollo resta dovuto

Un altro chiarimento importante riguarda i veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale.

La nuova norma stabilisce espressamente che il fermo disposto dall’agente della riscossione non sospende l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.

Il fermo fiscale impedisce la circolazione del veicolo, ma non determina quella indisponibilità materiale del mezzo che può comportare la sospensione dell’obbligo tributario.

Si tratta di un aspetto da tenere presente soprattutto quando si verifica la situazione amministrativa di un veicolo prima di un acquisto o di un trasferimento di proprietà.

Noleggio a lungo termine: nuova annotazione al PRA

Dal 1° gennaio 2027 cambia anche la disciplina dei contratti di noleggio a lungo termine senza conducente.

L’obbligo di annotazione al PRA viene esteso ai contratti di locazione a lungo termine senza conducente (NLT), avvicinando così la relativa disciplina a quella già prevista per la locazione finanziaria.

La disposizione riguarda i contratti stipulati dal 1° gennaio 2027 e, nei casi previsti dalla norma, anche contratti precedenti oggetto di rinnovo o proroga.

Dal 2028 cambia anche il modo di calcolare le scadenze

La modifica che probabilmente sarà maggiormente percepita dagli automobilisti arriverà invece dal 1° gennaio 2028.

Per i veicoli soggetti alla nuova disciplina, la tassa sarà riferita a 12 mesi decorrenti dal mese di immatricolazione.

Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’immatricolazione; per le annualità successive, il pagamento dovrà invece essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Cambia inoltre il momento utilizzato per individuare il soggetto passivo, che sarà determinato con riferimento al primo giorno del periodo di tassazione.

Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027, restano invece ferme le scadenze esistenti a quella data, salvo eventuali diverse disposizioni regionali.

E se il bollo viene pagato alla Regione sbagliata?

La riforma disciplina anche una situazione che in passato poteva generare difficoltà per il contribuente.

Quando la tassa automobilistica viene versata a una Regione o Provincia autonoma diversa da quella competente, l’ente che ha ricevuto erroneamente il pagamento dovrà attivare le procedure necessarie per riversare le somme all’ente effettivamente competente.

Gli enti dovranno inoltre mettere a disposizione del contribuente un modello di comunicazione o altro strumento tecnologico attraverso il quale trasmettere i dati del pagamento e del veicolo interessato.

Cosa cambia oggi?

È importante non confondere l’approvazione della riforma con la sua immediata applicazione.

Il decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026, ma le nuove disposizioni hanno decorrenze differenti: molte saranno operative dal 2027, mentre la nuova disciplina delle scadenze entrerà in vigore dal 2028.

Per questo, nel 2026 continuano ad applicarsi le regole e le scadenze attualmente previste.

Per chi deve effettuare un pagamento o verificare la propria posizione, Studio APA Services mette già a disposizione lo scadenzario Bollo Auto Sardegna 2026 e il servizio dedicato alla verifica e pagamento del bollo auto.

Studio APA Services

Prima di effettuare un pagamento, soprattutto in presenza di passaggi di proprietà, acquisti da rivenditori, esenzioni, fermi amministrativi o altre situazioni particolari, è consigliabile verificare la posizione del veicolo e la relativa scadenza.

Studio APA Services assiste privati e imprese nella verifica delle scadenze, nel calcolo e pagamento della tassa automobilistica e nelle pratiche amministrative collegate al veicolo.

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Nota informativa

Questo articolo ha finalità divulgativa. Procedure, documenti e condizioni possono cambiare in base al caso concreto e agli aggiornamenti normativi. Prima di avviare una pratica è opportuno effettuare una verifica specifica.

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